Investire nei titoli di stato

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Investire nei titoli di stato Il Ministero dell’economia e delle Finanze ha deliberato una legge caratterizzata da 10 articoli che decretano in modo lineare i comportamenti, corretti ed imprescindibili, che i vari organi di mediazione devono seguire nel momento in cui si apprestano a concedere

al pubblico le obbligazioni statali come i BOT, CCT e CCZ. Risulta fondamentale che la classe degli investitori sia opportunamente informata in merito a tale decreto per evitare eventuali frodi o comportamenti sleali dei mediatori.

Di seguito i famosi 10 articoli che costituiscono la nuova forma di legge:

  1. Spese di gestione: queste spese non devono varcare la soglia massima di 10 euro semestrali e rappresentano gli esborsi dell’investitore per la coordinazione del deposito bancario in cui conserva le proprie obbligazioni. Questo limite è valevole indipendentemente dai fattori peculiari dei titoli statali (come durata, tipo, quantità, etc…), ma risulta essere nullo per altri tipi di azioni. Inoltre, l’importo effettivo delle spese gestionali deve essere reso pubblico al cliente anche per mezzo postale oltre che divulgato nell’istituto finanziario in questione.
  2. Titoli in scadenza: è compito dell’intermediario in questione mettere al corrente il proprio cliente dell’eventuale data di scadenza del titolo e delle possibili modalità di rinnovo;
  3. Informazioni sulle aste: i vari istituti bancari devono reclamizzare in maniera accurata le date d’asta delle diverse obbligazioni e, in particolar modo, i termini ultimi per la sottoscrizione. In questo modo l’investitore ha la possibilità di definire la migliore strategia in fase d’esborso.
  4. Giorni valuta: Nei titoli come CCT e BTP la valuta degli eventuali accrediti deve coincidere necessariamente con la valuta d’erogazione dei corrispondenti pagamenti o rimborsi relativi a obbligazioni scadute.
  5. Prezzo BOT: il prezzo di acquisto del BOT corrisponde al fatidico prezzo medio ponderato frutto dell’asta e il mediatore deve farne propaganda nei locali pubblici. Le varie comunicazioni e le notifiche devono specificare il livello di rendimento lordo dei titoli a scadenza con frequenti aggiornamenti.
  6. Commissioni sui BOT: durante l’acquisizione dei BOT non ci sono commissioni predefinite. Come in precedenza, il Ministero dell’Economia e della Finanza stabilisce un limite massimo ma poi sarà compito dell’intermediario prevedere il tasso da versare per ciascuna quantità equivalente a 100 euro di risorse acquisite, in relazione alla scadenza del titolo (5 centesimi per durata uguale o minore a 80 giorni, 10 centesimi dagli 81 ai 170 giorni, 20 centesimi per periodo che va dai 171 ai 330 giorni e 30 centesimi e 30 centesimi per durata uguale o superiore a 331 giorni).
  7. Comunicazione sui bot: l’avviso di sottoscrizione dei BOT deve esplicitare il valore formale delle azioni acquisite, il prezzo medio ponderato, percentuale e valore effettivo della trattenuta fiscale versata sui vari interessi, valore percentuale ed effettivo di eventuali commissioni, prezzo totale e relativo tasso di rendimento annuale.
  8. Nessuna commissione per CTZ, BTP e CCT: fatta eccezione per i BOT, le altre obbligazioni statali (CTZ, CCT e BTP) non richiedono pagamento di alcun tipo di commissione, poiché è dovere del Ministero stesso coprire tali spese. Il discorso è valido anche nel caso in cui il mediatore in questione non abbia aderito all’asta.
  9. Prezzo CTZ, CCT e BTP: il prezzo di acquisto di tutti i titoli di stato richiede una precisa promulgazione nei locali pubblici e, nel momento in cui viene ufficializzata l’effettiva sottoscrizione, l’intermediario deve rendere noti alcuni punti importanti: prezzo di sottoscrizione (anche quello relativo al netto della contribuzione fiscale), prezzo finale con relativo tasso di rendimento annuale e il valore dei dietimi d’interesse al netto.
  10. Tassazione dei titoli: il grado di produttività delle obbligazioni di stato dipende dall’aliquota fiscale pari al 12,5 %. Nel caso dei BOT la detrazione avviene durante la sottoscrizione mentre per il resto dei titoli questa fase coincide con il rimborso. Eventuali tassazioni supplementari riservate al conto bancario del cliente devono esprimere chiaramente il decreto legge di riferimento. Esclusi i BOT, per gli altri titoli di Stato non sono previste assolutamente imposizioni o spese di commissione.



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Federal Reserv (FED)

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fed Nella tarda mattinata del 24 dicembre1913 il Congresso degli Stati Uniti approvò il Federal Reserve Act che , tuttora in vigore, disciplina compiti, poteri e composizione della Federal Reserve (FED), la banca centrale degli Stati Uniti d’America.

Le sue azioni, il cui valore nominale e dividendo sono fissati dalla legge rispettivamente a 100 dollari e al 6% annuo, sono possedute da banche rigorosamente americane suddivise in dodici distretti.
I natali della FED si devono all’intraprendenza di trecento persone che, entrati in possesso del capitale azionario, riuscirono a raccogliere miliardi di dollari di interessi annui e a distribuire i profitti ai suoi azionisti.

La FED acquistò il ruolo di banca centrale per volontà del Congresso che per molti anni delegò a tale sistema bancario l’emissione di moneta senza la tradizionale copertura delle riserve d’oro e di obbligazioni per il fabbisogno della finanza pubblica.
Quella che a detta di numerosi parlamentari e presidenti americani era una vera e propria truffa ebbe il suo epilogo il 4 giugno 1963 quando il presidente J. F. Kennedy ripristinò il potere esclusivo del governo di emettere moneta, con l’adeguata copertura di riserve d’argento.
Sebbene tale provvedimento non sia mai stato esplicitamente abrogato, i successivi Capi di Stato americani hanno perseverato a delegare tale funzione alla Federal Reserve.
In controtendenza sembra essere il deputato Ron Paul il quale ha dichiarato ripetutamente il suo dissenso nei confronti del sistema bancario della FED e ha avanzato più volte la sua immediata abolizione.

Quanto è stato appena descritto trova la sua massima espressione nell’aberrante signoraggio.



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Banca Centrale Europea

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In coincidenza dell’inizio della terza fase dell’Unione economica e monetaria, le funzioni di politica monetaria dei 15 paesi della zona euro sono passate dalle Banche Centrali Nazionali (BCN) alla Banca Centrale Europea (BCE) e al Sistema Europeo di Banche Centrali (SEBC).

La BCE è nata il 1° giugno 1998 ed è riconosciuta, in base al diritto pubblico internazionale, come organismo sovranazionale dotato di personalità giuridica autonoma. Ha sede nella EuroTower a Francoforte, sul Meno, in Germania ed attualmente è capeggiata dal francese Jean Claude Trichet.

L’obiettivo preminente di questa organizzazione è la stabilità interna della moneta: attraverso adeguati meccanismi di politica economica, tra cui la gestione delle riserve di base monetaria e il controllo dei tassi di breve periodo, il livello dei prezzi (inflazione a lungo termine) viene contenuto approssimativamente nei limiti del 2%.

Il SEBC è composto dalla Banca centrale europea e dalle Banche centrali nazionali dei 27 paesi che fanno parte dell’Unione Europea. Tuttavia, la gestione della politica monetaria comune si applica ai soli paesi che hanno adottato la moneta unica con la conseguente coesistenza del SEBC con l’Eurosistema.

Il Trattato di Maastricht (art. 105.1) sancisce in modo netto che l’obiettivo principale del SEBC è il mantenimento della stabilità dei prezzi, assieme alla crescita del reddito, l’occupazione e l’equilibrio nella bilancia dei pagamenti agendo in conformità del principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.
Le altre funzioni da evidenziare sono l’esclusivo diritto di emissione di banconote, l’ottenimento di dati statistici dagli istituti nazionali competenti e la collaborazione con gli altri organismi ed enti dell’Unione Europea ed internazionali.



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